domingo, 5 de agosto de 2018

LA COMMISSIONE SENATORIA AUGUSTEA

LA COMMISSIONE SENATORIA AUGUSTEA OVVERO DI UN ESPEDIENTE CHE EBBE SUCCESSO
Francesco Amarelli 

SOMMARIO: 
1. Prassi della consultazione ... 
2.  ed esercizio del potere secondo il primo princeps. 




1. Prassi della consultazione ... 
Il sorgere e il consolidarsi dell’uso praticato dai prìncipi di selezionare, tra i primores civitatis, coloro su cui contare, in consilio o singulatim, per le loro evidenti attitudini collaborative nella elaborazione e definizione degli itinerari finalizzati alle deliberazioni da adottare, sono stati, di regola, messi in relazione col progressivo affermarsi dell’autorità imperiale sul senato, dal cui interno, volta a volta, venivano cooptati nell’ambiente di corte gli elementi più attivi ed influenti per meglio sorvegliarne l’azione. Faceva da supporto a tale modo di inquadrare il problema delle origini di quello che soltanto con Costantino, forse, sarà un organo ufficiale di consulenza, una visione semplicistica e sbrigativa della nascita dei consigli imperiali, come delle vicende del senato, al manifestarsi del potere di Augusto. Questi invero avrebbe causato, pressoché immediatamente, l’esaurimento della funzione legislativa di fatto svolta dal consesso dei patres, riducendolo ad una mera cassa di risonanza delle proprie iniziative in quanto adottate con la collaborazione di consiglieri di provenienza senatoria. Il controllo che in seguito i prìncipi effettuarono delle attività del senato, scandendolo, nel volgere di quasi tre secoli, con la chiamata nel proprio entourage dei suoi membri più prestigiosi, avrebbe poi prodotto, come esito finale, quello di assicurare un’esclusiva, o prevalente, presenza senatoria nella composizione dei vari consilia principum di cui abbiamo traccia. Ha avuto un grosso ruolo nel determinare un orientamento del genere il modo di vedere espresso, più di cent’anni fa, da Ed. Cuq. La nascita ed il successivo sviluppo dei consigli imperiali sarebbero stati stret

2  Francesco Amarelli 
tamente legati, secondo le conclusioni di quest’autore, alle vicende del senato, la cui influenza decisiva sulla direzione dei principali affari di stato era andata via via affievolendosi, dopo l’avvento di Ottaviano, a causa della crescente concentrazione di poteri nelle mani di un solo uomo: «le conseil – osservava Cuq 1 – ne pouvait s’établir qu’aux dépens du sénat et en lui en levant son influence». Qualche anno dopo, alla base dell’opinione difesa da E. De Ruggiero, appare la medesima convinzione relativa all’esistenza di un nesso tra il progressivo esaurirsi della funzione deliberativa di fatto svolta dal senato e la instaurazione di un nuovo organo. Secondo lo studioso italiano, «la norma generale, seguita nella Repubblica, cioè che lo stesso rappresentante supremo dello Stato, nell’emanare i suoi atti, era libero o di interrogare il senato o di chiamare intorno a sé un consiglio composto a suo arbitrio, non valse meno per l’imperatore. Soltanto dal maggiore o minore rispetto che questi aveva per quel gran consesso, o se si vuole piuttosto dalla maggiore o minore tendenza ad affermare il principio monarchico e liberare l’imperatore dalla influenza del senato, dipendeva se questo veniva in qualche misura rappresentato nel consiglio o del tutto escluso». 

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